I Caf ed i professionisti devono conservare le deleghe ricevute fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono (art. 16, comma 1, lett. d-bis, Decreto n. 164/1999).
I sostituti d’imposta conservano le deleghe ricevute nei termini previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera d, del Decreto n. 164/1999, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono.
Le deleghe possono essere conservate in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In tale ultimo caso, come chiarito dalla Risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014 in merito alla conservazione della documentazione da parte di Caf e professionisti, le copie delle deleghe sono conservate in formato PDF o TIFF.