L'Agenzia delle Entrate non predisporrà la dichiarazione 730 precompilata nei confronti dei contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730, tra cui, in particolare, i contribuenti:
- con partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso dell’anno d’imposta 2014, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero;
- per i quali sia noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione 730 precompilata;
- che dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente (2013) risultano soggetti legalmente incapaci;
- che non hanno raggiunto la maggiore età.
Se, con riferimento alla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013, al momento dell'elaborazione del modello 730 precompilato, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, il contribuente riceverà comunque la dichiarazione precompilata, ma essa non conterrà i dati che potrebbero essere modificati a seguito dell’attività di liquidazione automatizzata, come ad esempio l’eccedenza a credito, e viene dato avviso al contribuente di tale circostanza.
Invece, nel caso in cui con riferimento all’anno d’imposta 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la dichiarazione 730 precompilata non verrà predisposta. Ciò in quanto, in tal caso, non sarebbe possibile per l’Agenzia delle entrate individuare la dichiarazione dalla quale trarre le informazioni da inserire nella dichiarazione precompilata, avendo il contribuente presentato almeno due dichiarazioni per quel periodo d'imposta: quella originaria più quella/e correttive nei termini o integrative.