Il
nucleo familiare beneficiario decade dall'assegno qualora perda uno dei requisiti di cui all'art. 2 del
D.P.C.M.(
art. 2 comma 1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e' riconosciuto l'assegno di cui all'art. 3 su domanda di un genitore convivente con il figlio.
comma 2. I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio,
Inoltre l'accesso viene revocato qualora si verifichi una delle seguenti cause:
- decesso del figlio;
- revoca dell'adozione;
- decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale;
- affidamento del figlio a terzi;
- affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda, in caso di separazione dei genitori.
L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si e' verificata una delle cause di decadenza.
Il genitore richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate.
In caso di affidamento esclusivo del minore al genitore diverso da quello che ha ottenuto il beneficio, disposto dall'autorita' giudiziaria, l 'assegno potra' essere erogato, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei requisiti richiesti A tal fine va presentata domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui domanda sia presentata oltre la data di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. Lo stesso procedimento può essere attuato in caso di di decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio,
In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, l'assegno potra' essere richiesto dall'affidatario. In questo caso si farà riferimento all'ISEE del bambino.