No, il nuovo regime di licenziamento individuale non si applica ai dirigenti.
L’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 23/2015 fa riferimento solo ai “lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (7 marzo 2015) e a prescindere dalla dimensione dell’impresa datrice di lavoro.
Però, a mio avviso, ciò è un controsenso, visto che il dirigente va considerato a tutti gli effetti lavoratore subordinato; infatti,
l’art. 16 della L. n. 161 del 2014, in esecuzione di una sentenza di condanna della Corte europea di giustizia, li ha inserito nella procedura collettiva di riduzione di personale (Avv. Rocchina Staiano).