In generale il beneficio dell Tremonti quater è escluso per gli investimenti di importo unitario inferiore a € 10.000;
Sul punto però la CM 5/2015 precisa che:
- l’ammontare minimo di €.10.000 va verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato dall’imprenditore in beni strumentali compresi nella divisione 28 e non ai singoli beni che lo compongono;
- qualora l’impresa realizzi più progetti di investimento nel medesimo periodo agevolabile, la verifica va effettuata in relazione a ciascun progetto di investimento unitariamente considerato.
Ai fini della verifica del limite assumono rilevanza:
a) il prezzo del bene o dei beni facenti parte del medesimo investimento
b) gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio, trasporto e montaggio)
c) l’eventuale IVA indetraibile che, come precisato nella CM 44/2009, costituisce un componente del costo del bene agevolabile.
In merito alla valorizzazione del costo dei beni complessi, l’Agenzia precisa che lo stesso va assunto al lordo di parti accessorie e componenti indispensabili al funzionamento del bene, anche se non inclusi nella divisione 28. Inoltre, in caso di effettuazione dell’investimento tramite contratto di appalto o costruzione in economia va fatto riferimento al costo complessivo del bene realizzato.
Secondo l’Agenzia, “in assenza di precisazioni da parte della disposizione di legge riguardanti le modalità di effettuazione degli investimenti”, l’ agevolazione spetta per:
• l’acquisto dei beni da terzi;
• la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto;
• i beni acquisiti in leasing “in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di leasing”.
Ai fini della determinazione del costo va ricordato che
1.PER UN BENE REALIZZATO CON CONTRATTO DI APPALTO :
se il bene agevolabile è realizzato mediante contratto di appalto, il relativo costo si considera sostenuto, dal soggetto interessato / committente:
- alla data di ultimazione della prestazione;
- ovvero, in caso di SAL, alla data in cui l’opera (macchinario o apparecchiatura) risulta verificata ed accettata dal committente. In tale ipotesi “sono agevolabili i corrispettivi liquidati … in base allo stato di avanzamento lavori”
2. PER I BENI REALIZZATI IN ECONOMIA
rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolabile applicando il principio di competenza. Ad esempio sono considerati i costi di competenza relativi:
• alla progettazione dell’investimento
• ai materiali acquistati/prelevati dal magazzino, quando l’acquisto di questi non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene
• alla mano d’opera diretta
• agli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene
• ai costi industriali imputabili all’opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d’opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, ecc.)
3. PER UN OTTENUTO BENE IN LEASING
l’agevolazione spetta all’utilizzatore e non al concedente (società di leasing) e l’importo agevolabile è individuato nel costo sostenuto dal concedente (se per l’utilizzatore l’IVA è indetraibile assume rilievo, per la determinazione del costo agevolabile l’IVA sul bene acquistato dal concedente). Inoltre:
- il momento di effettuazione dell’investimento coincide con quello in cui l’utilizzatore entra nella disponibilità del bene;
- nel caso il contratto preveda la clausola di prova a favore dell’utilizzatore, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte di quest’ultimo; diversamente, in assenza di tale clausola e se non si tratta di appalto, l’investimento si deve considerare realizzato al momento della consegna all’utilizzatore;
- non è agevolabile l’acquisizione in proprietà del bene riscattato.