Domanda e Risposta Pubblicata il 25/03/2015

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Come si determina il credito di imposta della Tremonti Quater?

Calcolo, ripartizione, rilevanza fiscale e cumulabilità della Tremonti quater



Il credito di imposta della Tremonti quater istituito dal decreto 91/2014 spetta per gli investimenti effettuati dal 25/06/2014 al 30/06/2015; pertanto, l’imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza (art. 109, TUIR).
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 15%:
 per i soggetti con periodo “solare” il quinquennio su cui calcolare la media è così individuato:
 per i soggetti non solari (es: 01/06-31/05) invece :
Il credito d’imposta in esame va ripartito:
Dal punto di vista della rilevanza fiscale  l’Agenzia ha precisato che il credito di imposta della Tremonti quater
L’ art. 18 DL 91/2014 non prevede alcuna specifica disposizione con riferimento alla cumulabilità del credito d’imposta in esame con altre agevolazione.
Tuttavia, come precisato dalle Entrate nella circolare 5/E di Febbraio 2015 : “l’agevolazione fiscale deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente”.
Ciò detto, il bonus in esame (al pari della “Tremonti-ter”) si ritiene sia cumulabile con altre agevolazioni (es: cd “Sabatini – bis”), salvo espressa esclusione da parte di queste ultime (es: detrazione per risparmio energetico).

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Fonte: Fisco e Tasse


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