Inoltre il comma 2 dispone che non si applicano le sanzioni previste nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.
Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta .
Resta fermo che la presentazione all’Agenzia delle Entrate avviene esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
La certificazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta la ricezione sempre telematicamente e successivamente fornisce una ulteriore ricevuta che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti e la correttezza degli stessi. Solo quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.
La comunicazione può essere trasmessa:
I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet tramite l’apposita sezione presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.