Per il periodo d’imposta 2019, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2020 le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo. Si evidenzia che quest'anno la scadenza ordinaria del 7 marzo è slittata al 9 marzo in quanto i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Tuttavia, il DL 9/2020 con le misure urgenti per l'emergenza coronavirus, ha spostato ulteriormente il termine per la trasmissione delle Certificazioni Uniche al 31 gennaio 2020.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
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Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
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Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
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Certificazione Unica 2020 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2020.