La Certificazione Unica serve per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché di lavoro autonomo provvigioni e alcuni redditi diversi, corrisposti in un determinato periodo d'imposta. La nuova certificazione, introdotta dal decreto semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014) sostituisce il Cud e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, prima certificati in forma libera.
La certificazione unica 2016 dovrà attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2015 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67 TUIR;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2015, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2015 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2015 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
h) le relative ritenute di acconto operate;
i) le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2015 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
La Certificazione Unica deve essere:
- consegnata al percettore del reddito (in formato cartaceo o elettronico, ad esempio per mail) entro il 28 febbraio 2016 e
- trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016
-