L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare presuppone, per la sua funzione previdenziale rispetto alla originaria funzione di mera integrazione del salario, l'effettivo svolgimento di attività lavorativa, come si evince dalla disciplina generale sugli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, la quale commisura la entità degli assegni relativi a ciascun periodo di paga alle giornate prestate e ad un numero minimo di ore lavorate.