No; nel regime posto dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69 (conv. con modifiche nella L. 153 del 1988) la convivenza non è richiesta quale presupposto perchè sorga il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente che i figli vivono a carico del genitore. Infatti per il diritto al beneficio , sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, è sufficiente che il genitore cui spetta l'assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli.
Non è di ostacolo neppure l'ipotesi di due nuclei familiari in caso di genitori non coniugati , dato che anche per il figlio naturale non riconosciuto opera la prescrizione posta dall'art. 2, comma 8 bis, D.L. 13 marzo 1988, n. 69, secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.