La presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Il riferimento normativo a questo proposito è l’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011.