Domanda e Risposta Pubblicata il 04/04/2019

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Voucher baby sitting 2019: ultime istruzioni

Le ultime istruzioni INPS per fruire del contributo servizi all'infanzia baby sitting o asilo nido introdotto dalla legge Fornero: 600 euro mensili in alternativa al congedo facoltativo



l'INPS ha fornito nei giorni scorsi le istruzioni per usufruire del  cd Voucher baby sitting / asilo nido per i servizi all'infanzia  alternativo al congedo parentale  nei 6 mesi dopo al congedo obbligatorio di maternità , da parte delle madri che ne hanno fatto richiesta entro il 31.12.2018 . L'utilizzo è possibile :
Ricordiamo che era stato introdotto dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero) e prevedeva un contributo economico di  600 euro alle madri lavoratrici dipendenti , per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure per il pagamento della retta dell'asilo nido pubblico o privato, per un massimo di sei mesi. Successivamente tale beneficio è stato  esteso alle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata e alle imprenditrici (per un massimo di 3 mesi) . E' stato prorogato fino al  biennio 2017-2018 ma cancellato dalla legge di stabilità per il 2019. 
La misura era  sperimentale e alternativa  alla fruizione del congedo parentale facoltativo, nel senso che  chi optava per questa soluzione non poteva assentarsi dal lavoro dopo il congedo obbligatorio per maternità ,  per il corrispondente numero di mesi per i quali riceveva il contributo economico.
L'utilizzo poteva anche parziale, per alcuni mesi (interi) sui 6 totali (ad esempio  se una lavoratrice autonoma aveva usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale poteva accedere al beneficio per un solo mese. I residui 29 giorni andavano utilizzati solo come congedo parentale. Analogamente, se una lavoratrice dipendente aveva fruito di cinque mesi e un giorno di congedo parentale non avrà più mesi di congedo a cui rinunciare per ottenere il beneficio, ma soltanto usufruire dei 29 giorni di congedo parentale residui).
Per le lavoratrici autonome e per le imprenditrici, invece, il contributo era erogato per un periodo massimo di tre mesi.

Il contributo baby sitting /asilo nido non è stato prorogato per il 2019. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019 non è più possibile presentare domanda per accedere a tale  misura.

Fino al 31 dicembre 2018 è stato possibile utilizzare i voucher INPS o, dal 2018,  le prestazioni del libretto famiglia già  prenotate ; in alternativa era possibile restituire i voucher non utilizzati , con il conseguente reintegro del periodo di congedo parentale non goduto . 

Il messaggio 1353 del 3 aprile 2019 chiarisce ora che  chi ha fatto richiesta prima del 31.12.2018 :

1-  può  usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiararle  entro il 29 febbraio 2020 nell'apposita sezione  della piattaforma INPS del Libretto Famiglia  (che ha sostituito in vecchi voucher INPS), (vedere per i dettagli il messaggio INPS n. 1428 del 30 marzo 2018). Non è possibile lo svolgimento delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting oltre la data del 31 dicembre 2019.  "Se a quella data residuassero mesi interi di beneficio non fruito, gli stessi saranno considerati oggetto di rinuncia con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale. A tal proposito, si ribadisce che il contributo economico dei voucher baby sitting  è divisibile solo per  mesi interi e pertanto, ad esempio, nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione.

2-  Nel caso di utilizzo del voucher per il pagamento delle rette dell'asilo nido ,  l'istituto precisa che il contributo potrà essere fruito fino alla data del 31 luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido .Gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro il termine  saranno considerati oggetto di rinuncia, ma potranno essere utilizzati di conseguenza i corrispondenti mesi di congedo parentale.

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Fonte: Fisco e Tasse


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