La Riforma Fornero nel 2012 ha introdotto un contributo economico mensile di 600 euro , detto comunemente voucher asilo nido o baby sitting, per le madri lavoratrici dipendenti, pubbliche e private (per 6 mesi) e anche per le lavoratrici autonome o iscritte alla Gestione separata (3 mesi) con il quale, al termine del congedo di maternità si puo far fronte parzialmente alle spese per la cura del bambino.
Il riferimento normativo è l'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 /2012, ed è in vigore fino al 31.12.2018, (ultima proroga: legge di stabilità 2017 -n. 232 2016). Le ultime istruzioni sono state fornite dall'INPS nel
messaggio 1428 del 30.3.2018.
Il contributo economico consiste in:
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Libretto famiglia dal 1.1.2018, che ha sostituito i vecchi voucher INPS, nel caso venga scelto di utilizzarli per una baby sitter che si prende cura del bambino presso l'abitazione.
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Nel caso invece la lavoratrice scelga di mandare il bambino all'asilo nido, il contributo viene erogato dall'INPS direttamente alla struttura prescelta, cioè l'asilo invia la richiesta con i dati del bambino e riceve direttamente i contributo per la retta mensile dall'INPS. In questo caso non vengono quindi emessi voucher lavoro .
Per questo contributo sono stati stanziati 40 milioni di euro per il 2017-2018 per le lavoratrici dipendenti e 10 milioni di euro per le lavoratrici autonome . L'Inps potra erogare i contributi o i voucher lavoro nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
La scadenza ultima per la presentazione delle domande è stata prorogata al 31.12.2018, fatto salvo l'eventuale esaurimento dei fondi, che sarà comunicato sul sito INPS.
CHI HA DIRITTO AL VOUCHER BABY SITTING
La richiesta per il contributo asilo nido o voucher baby sitting puo` essere presentata :
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dalle lavoratrici dipendenti, sia pubbliche che private
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dalle lavoratrici autonome e le lavoratrici atipiche (co.co.co) iscritte alla Gestione separata dell'INPS
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per le lavoratrici dipendenti sono garantite 6 mensilità mentre
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per le lavoratrici autonome e iscritte alla Gestione separata sono garantite 3 mensilità
di importo sempre pari a 600 euro mensili .
E' possibile richiederlo anche se si ha già usufruito in parte del congedo parentale. In questo caso il voucher verrà erogato solo per il periodo residuo, che però non puo essere inferiore ad 1 mese.
Il beneficio si ottiene solo per mensilità intere. Se ad esempio se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al voucher baby sitting per un solo mese, e le restano ancora 29 giorni da utilizzare come congedo parentale ( essendo il totale per le lavoratrici dipendenti di 6 mesi) .
Da ricordare inoltre che va considerato anche il limite complessivo di congedo per i due genitori che è in totale di 10 mesi.
Le lavoratrici dipendenti part-time, possono accedere al contributo nella misura riproporzionata come specificato nell’allegata tabella.
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio .
Non sono ammesse alla presentazione della domanda:
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le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (es: le lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate);
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le lavoratrici in fase di gestazione;
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le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche per le pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
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le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento dellare te pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
Nel caso in cui il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto successivamente all’ammissione al contributo richiesto, la madre lavoratrice decade dal beneficio
per il periodo successivo alla decadenza , senza obbligo di restituzione delle somme percepite.
COME SI PRESENTA LA DOMANDA PER IL VOUCHER BABY SITTING- ASILO NIDO
La domanda va presentata all’INPS dalle lavoratrici, sia dipendenti che autonome, solo con modalità telematiche:
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personalmente tramite i servizi telematici sul sito INPS tramite PIN dispositivo (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: www.inps.it > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia, oppure
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tramite il Contact center telefonico INPS
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tramite intermediari autorizzati e patronati ( presso i sindacati o associazioni consumatori).
Attenzione: Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”. Quindi prima di accedere al servizio bisogna registrarsi per avere il rilascio del PIN dispositivo alla pagina Servizi online sul sito www. inps.it . Se si è già in possesso di un PIN bisogna verificarne la validità.
UTILIZZO PER ASILO NIDO
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio e della delegazione liberatoria di pagamento (allegati 2 e 3).
L'elenco delle strutture accreditate è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.
UTILIZZO LIBRETTO FAMIGLIA PER BABY SITTER
Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting viene erogato mediante il “Libretto Famiglia”.
Le madri dovranno procedere all’acquisizione telematica del contributo per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, erogato tramite “Libretto Famiglia”, entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda ricevuta tramite posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda oppure pubblicazione del provvedimento nella stessa procedura telematica . Il superamento di detto termine si intende come rinuncia al beneficio.
L’acquisizione telematica di solo una parte del beneficio, entro il termine di 120 giorni sopra indicato, comporterà l’automatica rinuncia alla restante parte.
Per poter usufruire dei bonus che saranno oggetto di acquisizione telematica a decorrere dal 1° gennaio 2018, le mamme beneficiarie e i lavoratori/lavoratrici incaricati dell’attività di baby-sitting, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/Prestazioni Occasionali.
Al momento dell’inserimento della prestazione bisognerà selezionare l’apposita voce del menù a tendina “acquisto di servizi di baby-sitting (L. 92/2012, art. 4, comma 24, lett.b)”. L’utilizzatore (madre) e il prestatore (baby sitter) possono accedere alla procedura e vicualizzare la situ. zione All’atto della registrazione, inseriscono le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro.
Una volta effettuata la registrazione, le mamme beneficiarie del bonus, verificata la capienza del portafoglio elettronico inseriranno le prestazioni lavorative entro il giorno 3 del mese successivo rispetto a quello di svolgimento delle prestazioni stesse.
L'utilizzo del sistema del libretto di famiglia è illustrato nella circolare INPS N. 107 2017.
UTILIZZO VECCHI VOUCHER
Il recente messaggio INPS N. 1428 2018 specifica che i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018. sarà possibile inserire prestazioni lavorative con data ultima 31 dicembre 2018. Le relative consuntivazioni potranno essere inserite in procedura entro il 16 gennaio 2019.
Entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018 si potranno restituire in tutto o in parte i voucher non utilizzati con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale.