No. L'imposta sostitutiva dovuta sul Tfr, anche se versata dal datore di lavoro, è a carico del lavoratore e quindi la stessa va portata a riduzione del fondo TFR in sede di accantonamento al 31.12.2014.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva e, di conseguenza, del calcolo dell'acconto da versare, è necessario considerare la scelta operata dai lavoratori circa la destinazione del TFR, ossia se lo stesso:
• è mantenuto in azienda (e in tal caso, va distinto il caso in cui l'azienda abbia meno di 50 dipendenti oppure da 50 dipendenti in su);
• è destinato ad un Fondo pensione.
Per una modifica normativa , sulle quote maturate dal 1.1.2007 in aziende con meno di 50 dipendenti l'imposta va calcolata come in precedenz sulla quota di rivalutazione, mentre in aziende con 50 o più dipendenti l'imposta sostitutiva si versa anche sulla quota destinata al Fondo di Tesoreria.
Sempre per le quote maturate dal 2007, per tutte le aziende, il TFR destinato a Fondo pensione complementare non è soggetto a imposta sostitutiva sulla rivalutazione