L'imposta sostitutiva sul TFR è l'imposta che si applica sulla quota di rivalutazione del capitale e della quota finanziaria, del TFR trattenuto in azienda come previsto dall'art. 2120 del codice civile.
In particolare, la quota capitale consiste nella somma delle retribuzioni lorde erogate nell’anno e divisa per 13,5. Essa è soggetta a tassazione separata solo al momento della corresponsione del TFR o di eventuali anticipazioni.
La quota finanziaria, invece, è data dalla rivalutazione annua del fondo esistente al 31.12 dell’anno precedente, calcolata al tasso risultante dalla somma tra quota fissa (1,5%) e 75% dell’indice di rivalutazione ISTAT per le famiglie di operai e impiegati nell'anno di riferimento. La rivalutazione non va applicata alla quota maturata nell’anno di riferimento.
La quota di rivalutazione del capitale e la quota finanziaria, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 47/2000, vanno assoggettate annualmente ad imposizione, da parte del datore di lavoro, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari all'11%.