Con la conversione in legge del decreto blocca italia L 164 2014 è stata confermata la deduzione IRPEF sul reddito dei privati che acquistano unità immobiliari, da destinare alla locazione.
Il bonus è pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo di 300.000 euro e vale per acquisti da imprese di costruzione e cooperative , effettuati dall’1.1.2014 al 31.12.2017.
In sede di conversione è stato previsto che l’agevolazione si applichi anche sugli interessi passivi del mutuo stipulato per l’acquisto.
L'agevolazione spetta a condizione che l'unità immobiliare:
- sia destinata, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni consecutivi ;
- sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E ;
- sia certificata in classe A o B da punto di vista delle prestazioni energetiche
- il canone di locazione non sia superiore a quello definito:
- dalla convenzione-tipo ex art. 18, DPR n. 380/2001 relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata;
- al minore importo tra “canone concordato” e il canone definito dall'art. 3 comma 114 della L. 350/2003, ossia il c.d contratto a “canone speciale” previsto per le unità abitative site nei Comuni ad alta tensione abitativa, (non superiore al 5% del valore convenzionale dell'alloggi ).
- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
In sede di conversione è stato anche aggiunto il bonus viene mantenuto in caso di cessione in usufrutto “anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione” a soggetti giuridici:
• pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali;
purché:
• sia mantenuto il vincolo alla locazione;
• il corrispettivo dell’usufrutto, calcolato su base annua, non ecceda le soglie massime dei canoni sopracitati