La Circolare n. 28/E/2014 ha illustrato le sanzioni che si applicano in caso di infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli per l'apposizione del visto e di quelle che si applicano in caso di compensazione oltre il limite di € 15.000 senza visto di conformità.
In particolare:
- l'infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli per l'apposizione del visto comporta, in capo al professionista/responsabile fiscale, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs. n. 241/1997, cioè da € 258 a € 2.582, oltre che, in caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, la segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti e l’inibizione al rilascio del visto di conformità. E' violazione particolarmente grave, tra le altre, anche il mancato pagamento della predetta sanzione amministrativa.
- l’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a € 15.000 senza visto di conformità comporta, in capo al contribuente, l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, prevista nel caso di omesso versamento, cioè pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.