I soggetti che possono apporre il visto di conformità in esame sono:
- i responsabili dell’assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-imprese;
- i responsabili fiscali dei CAF-dipendenti limitatamente alle dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali già svolgono l’attività di assistenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/1999.
Tali soggetti devono preliminarmente:
- presentare una comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate competente;
- essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- essere in possesso di una polizza assicurativa che garantisca il completo risarcimento ai contribuenti dell'eventuale danno arrecato;
- effettuare gli opportuni controlli riguardo alla corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili.