I contributi oggetto di ricongiunzione sono i seguenti
• contribuzione obbligatoria (indipendentemente dall'ammontare dei contributi e dalla natura del rapporto di lavoro che ha dato luogo all'assicurazione)
• contribuzione volontaria
• figurativa
• da riscatto, valutabili nella gestione dalla quale si richiede il trasferimento.
Da sottolineare che non è possibile effettuare la ricongiunzione solo di una parte dei periodi di contribuzione -
Sono esclusi , secondo quanto previsto dalla Legge 29/1979, i contributi che seguono:
• i periodi di lavoro prestato all'estero con iscrizione alle forme di previdenza dei paesi legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale
• le contribuzioni versate all'ENASARCO
• i contributi versati al Fondo Clero
• le contribuzioni nella Gestione separata dei lavoratori parasubordinati e dei liberi professionisti privi di una cassa di categoria;
• le contribuzioni nel Fondo Casalinghe