Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione, i lavoratori iscritti:
- a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
- alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
- agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad es. con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata).
La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.