L'assegno per congedo matrimoniale è cumulabile con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’Inail a titolo di inabilità temporanea.
Non è cumulabile invece con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (ASpI), perché queste indennità sostituiscono la retribuzione non percepita. Per tutto ciò, sarà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole.