L’assegno per congedo matrimoniale spetta :
- agli operai,
- agli apprendisti, a
- i lavoratori a domicilio,
dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che contraggono matrimonio civile o concordatario, (ma non per il matrimonio esclusivamente religioso) e possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana o fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio. Inoltre, spetta, anche, ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette; ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).
L’assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.