La malattia insorta prima dell'inizio del periodo di ferie programmato e comunicato al lavoratore oppure delle ferie collettive con chiusura del' ìazienda ne determina la fruizione in un momento successivo alla guarigione.
Invece la malattia insorta durante le ferie ne sospende la fruizione , ma solo se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche e purché regolarmente certificata dal servizio sanitario e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..
In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, dopo i dovuti accertamenti sanitari, può sostenere che malattia e ferie sono compatibili, per cui la fruizione delle ferie non viene sospesa.
Il datore di lavoro può richiamare in servizio il lavoratore in ferie quando sussistano imprescindibili esigenze aziendali, in questi casi, i C.C.N.L. possono prevedere il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per l’anticipato rientro.
Ricordiamo che
- nel caso di malattia insorta in un Paese della Comunità Europea, i nuovi Regolamenti comunitari (Reg. n. 883/2004 e n. 987/2009, entrati in vigore a decorrere dal 1°.05.2010) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ovvero quella presso la quale è assicurato il lavoratore. Pertanto, il lavoratore dovrà presentare il certificato di malattia all’Inps e al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio. Diversamente, potrà rivolgersi direttamente all’autorità locale competente che procederà immediatamente all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all’istituzione competente.
- Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi che regolano la materia o in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità, la certificazione deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’Inps (anche eventualmente in copia). La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione". Per "legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.