Bisogna distinguere: il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di:
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licenziamento ,
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dimissioni oppure
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nel caso di contratti a termine di durata inferiore all’anno;
questo perché la Costituzione stabilisce che le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 ) e infatti "sono vietati accordi individuali che ne impediscano fruizione oppure finalizzati alla monetizzazione".
E’ consentito invece compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva in caso di:
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ferie eccedenti il periodo minimo
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ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito questo principio (n. 16735/2013 Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 2001, n. 7951; Cass. civ., sez. lav., 18 giugno 1988, n. 4198; Cass. civ., sez. lav., 2 ottobre 1998, n. 9797.), mentre sul tema la Corte Europea ha anche stabilito che l'indennità per ferie non godute passa agli eredi in caso di decesso del lavoratore (sentenza C-118-13).
Peraltro, allorchè il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute .
E' stato anche ritenuto, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE -, se in concreto le ferie non vengono effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva.