Nelle dichiarazioni dei redditi 2020, riferite all’anno di imposta 2019, è possibile usufruire del credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Il credito, entro determinati limiti reddituali, è riconosciuto nella misura del 65%.
Il credito di importa deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi 2020 nelle seguenti sezioni:
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Per le Persone Fisiche nel Rigo CR14 della dichiarazione dei redditi
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Per le Società di capitali e di persone nel Rigo RF17
In particolare a professionisti, imprese e persone fisiche spetta il credito d’imposta per le erogazioni liberali per gli interventi riepilogati di seguito:
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interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
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sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
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musei,
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biblioteche,
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archivi,
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aree e parchi archeologici,
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complessi monumentali
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delle fondazioni lirico-sinfoniche
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dei teatri di tradizione delle istituzioni concertistico-orchestrali,
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dei teatri nazionali,
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dei teatri di rilevante interesse culturale,
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dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
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realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
A decorrere dal 19 ottobre 2016, il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore (art. 17 del DL n. 189 del 2016):
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del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
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dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Attenzione: per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta non spettano le deduzioni di cui all’art. 100, comma 2, lettere f) e g) del TUIR.