Nella circolare di "chiarimenti" del 15 maggio 2014 n. 10/E l'Agenzia delle Entrate spiega che malgrado "Gli interventi per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi sono stati stabilmente inseriti tra quelli agevolabili con il bonus ristrutturazione del 50% mediante la loro espressa previsione nella lett. f) del comma 1 dell’art. 16 bis del TUIR " , spesso essi non comportano importanti lavori edilizi (ad esempio nel caso di installazione di sensori o spioncini ) per cui non danno automaticamente diritto alla detrazione sull'acquisto di arredamento e va verificato caso per caso se essi siano o no anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui all art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria ( sulle parti comuni dei condomini) , manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia). Solo in questo caso si può fruire anche del bonus mobili per l'arredamento dello stesso immobile.