Il credito Irpef in esame viene erogato direttamente e in via automatica dal sostituto d'imposta in busta paga (a partire da quella di maggio 2014 e per tutto il 2014), senza che il lavoratore debba presentare domanda. I sostituti d'imposta tenuti ad erogare il bonus sono quelli indicati agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973:
- gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR;
- le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;
- le imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- il curatore fallimentare;
- il commissario liquidatore;
- il condominio;
- amministrazioni dello Stato.