Potenziali beneficiari del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato da:
- redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR (quindi, no pensioni);
- alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, cioè quelli di cui all’articolo 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d, h-bis) e l), del TUIR.
Tali soggetti, per fruire del credito Irpef in esame, devono però avere anche un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
Non rileva, invece, la circostanza che l’imposta lorda sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del TUIR.
Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro. Il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR).