Il d.lgs. n. 40 del 4 marzo 2014 di attuazione della direttiva 2011/98/UE è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo ed è in vigore dal 6 aprile 2014.
La direttiva europea 2011/98/UE prevedeva l’introduzione in tutti gli Stati membri di una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché di godere di un insieme di diritti analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all’occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.). L’ordinamento italiano era già in linea con la semplificazione procedurale richiesta, e conseguentemente il decreto legislativo approvato prevede solo alcune leggere modifiche al quadro normativo già in vigore.
In particolare l’art. 2 del d.lgs. n. 40/2014 prevede l'abrogazione delle norme che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro mentre non viene abrogata però la norma legislativa che prevede il contratto di soggiorno in sede di primo rilascio del permesso, cioè l'art. 5-bis T.U.).
La norma sulla necessità del contratto di soggiorno in fase di rinnovo era stata già di fatto superata dall’art. 17 del D.L. 9.2.2012 n. 5 (“Decreto Semplificazioni” convertito in L. 4.4.2012, n. 35) in base al quale nel caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro gli impegni relativi all’alloggio ed alle spese di rimpatrio sono assunti attraverso la compilazione degli appositi riquadri del modello Unificato-Lav .
Il decreto n. 40/2014 interviene anche sui termini di rilascio del permesso di soggiorno e sulla possibilità di impiego di lavoratori stranieri nel trasporto pubblico.