I redditi derivanti da lavoro dipendente, prestato all’estero, in zone di frontiera, in via continuativa
nel corso di questi ultimi anni ha subito una serie di variazioni. Fino alla modifica introdotta con la legge 388/2000, nei confronti dei lavoratori frontalieri veniva applicata l’esenzione di imposta prevista dall’articolo 3, comma 3, lettera c) del Tuir, norma destinata a tutti i lavoratori dipendenti che producevano redditi di lavoro dipendente all’estero sia stabilmente che con spostamenti giornalieri . Questa disposizione è stata abrogata con decorrenza dal 2001, introducendo per i lavoratori frontalieri una diversa normativa, che ha previsto l’esclusione dalla tassazione riferita al Paese di origine, per gli anni 2001 e 2002 .
Per gli anni successivi, che decorrono dal 2003 al 2011, i redditi prodotti dai frontalieri, concorrono a formare il reddito complessivo, per l’importo eccedente 8.000 euro.
Allo stato attuale, la legge n. 14 del 24 febbraio 2012 ha prorogato l’agevolazione fiscale, riducendo la franchigia ad € 6.700,00. Qualora esistessero delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, le eventuali disposizioni ivi previste, si sostituiscono alla nostra legislazione interna.