La legge di stabilità 2017 (L. 232/2016) ha riproposto la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. Alcuni chiarimenti sul tema sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la
Circolare 14/e del 27.04.2017
In generale, la possibilità di procedere alla rivalutazione di cui alla Legge n. 342/2000 è riproposta, anche relativamente ai beni risultanti nel bilancio dell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015 e potrà essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo (2016).
Per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, la rivalutazione dei beni esistenti nel bilancio dell’esercizio 2015 dovrà essere eseguita nel bilancio dell’esercizio 2016 da approvare, nella generalità dei casi, entro il 30 aprile 2017. La rivalutazione può avvenire, secondo 3 modalità alternative (art.13 L. 342/2000):
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Rivalutazione sia del costo storico sia del fondo ammortamento
Consente di mantenere invariato il periodo di ammortamento
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Rivalutazione del costo storico
Comporta un allungamento del periodo di ammortamento. Tale modalità potrebbe incontrare il limite rappresentato dal valore di sostituzione del bene (costo di acquisto di un bene nuovo della stessa tipologia); secondo la dottrina infatti il costo rivalutato non deve essere superiore a tale valore.
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Riduzione totale o parziale del fondo ammortamento
Consente di ridurre il fondo di ammortamento. Tale tecnica era stata utilizzata nelle precedenti rivalutazioni per eliminare la quota di ammortamento anticipato effettuata in esercizi precedenti ai soli fini fiscali. Tale problematica dovrebbe essere già stata risolta in sede di disinquinamento del bilancio.
EFFETTI DEI DIVERSI CRITERI (fonte Circolare Agenzia delle Entrate del 27.04.2017 n. 14)
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con la Rivalutazione contestuale del costo storico e del fondo di ammortamento, rimane invariato il residuo periodo di ammortamento;
Si pensi, ad esempio, ad un bene che abbia un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro e un importo rivalutabile di 2.000 euro: in tal caso il contribuente può rivalutare il bene incrementando il valore contabile da 5.000 a 6.500 e riducendo il fondo da 2.500 a 2.000 euro.
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con la Rivalutazione del solo costo storico si allunga la durata del periodo di ammortamento e aumenta la quota di ammortamento;
tale metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, oppure un incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite. In tale ultimo caso, le imprese stanzieranno quote di ammortamento maggiori di quelle che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente
utilizzato, facendone menzione in nota integrativa. Si pensi, ad esempio, ad un bene che abbia un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro e un importo rivalutabile di 2.000 euro: in tal caso il contribuente può rivalutare il bene incrementando il valore contabile da 5.000 a 7.000 euro.
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con la Riduzione del fondo di ammortamento si allunga il periodo di ammortamento e rimane immutata la quota di ammortamento;
tale metodo comporta lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario. Si pensi, ad esempio, ad un bene che abbia un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro e un importo rivalutabile di 2.000 euro: in tal caso il contribuente può rivalutare il bene riducendo il fondo da 2.500 a 500 euro.
Per approfondire e rimanere sempre aggiornato, segui il Dossier rivalutazioni beni d'impresa 2017.
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