L'obbligo di presentazione della garanzia è esclusa quando la richiesta di rimborso per un importo non è superiore ad Euro 5.164,57.
Tale limite va riferito all'intero periodo di imposta e non alla singola richiesta di rimborso.
Altri casi in cui non è richiesta la fideiussione sono:
– richiesta di rimborso per un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale
nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi
quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del 10% si cumulano i rimborsi
erogati nei due anni precedenti la richiesta ;
– le imprese cosiddette “virtuose”, ossia quelle imprese che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità
specificatamente indicate nell’art. 38 bis, 7° comma e seguenti, esclusivamente con riferimento alle richieste di rimborso
di cui alle lett. a), b) e d) del terzo comma dell’art. 30. Si ricorda che tali soggetti devono presentare, unitamente
alla richiesta di rimborso, la dichiarazione sostitutiva prevista alla lettera c) del predetto comma 7, dell’art. 38
bis (cfr. Circ. n. 54 del 4 marzo 1999);
– i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a euro
258.228,40. Tale limite va riferito a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi
d’imposta (cfr. R.M. n. 54/E del 19 giugno 2002).
Come precisato con circolare n. 84 del 12 marzo 1998, all’erogazione dei rimborsi richiesti dai curatori dei contribuenti falliti o sottoposti a procedure concorsuali provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare;