Possono effettuare la rivalutazione dei beni i soggetti titolari di reddito d’impresa e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione di bilancio.
Secondo quanto chiarito dalla
Circolare n. 57/E/2001 dell'Agenzia delle Entrate, non possono avvalersi della possibilità di rivalutare i beni d'impresa
le società semplici.
Inoltre restano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione:
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le persone fisiche esercenti lavoro autonomo, arti e professioni, anche in forma associata;
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le persone fisiche esercenti attività agricola che non produce reddito d’impresa in quanto rientrante nei limiti previsti dall’art. 32, TUIR;
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gli enti non commerciali per i beni relativi all’attività non commerciale;
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i soggetti IAS;
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i soggetti che determinano il reddito in modo forfettario.
Si ritengono sempre escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali (Circolare Assonime n. 13/2001, punto 3, parte II).
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