La Legge di Stabilità 2017 ha, di fatto, riaperto i termini per eseguire le rivalutazioni dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali.
La possibilità di procedere alla rivalutazione di cui alla Legge n. 342/2000 è riproposta, infatti, anche relativamente ai beni risultanti nel bilancio dell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015 e potrà essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo (2016).
Per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, la rivalutazione dei beni esistenti nel bilancio dell’esercizio 2015 dovrà essere eseguita nel bilancio dell’esercizio 2016 da approvare, nella generalità dei casi, entro il 30 aprile 2017.
Possono effettuare la rivalutazione dei beni i soggetti titolari di reddito d’impresa e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione di bilancio.
In particolare questi soggetti sono:
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società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato;
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società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
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persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito d'impresa secondo quanto previsto dall'articolo 55 del TUIR, per i beni relativi all’attività commerciale esercitata
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società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003, residenti in Italia;
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enti pubblici e privati, compresi i trust, residenti e non residenti in Italia (non rileva il fatto che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale;
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società in nome collettivo e società in accomandita semplice ed equiparate
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aziende speciali,
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imprese individuali
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persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni.
La rivalutazione è consentita sia ai soggetti in contabilità ordinaria che semplificata. Tuttavia, per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto che dovrà, eventualmente, essere presentato su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, tale prospetto deve riportare il prezzo di costo e la rivalutazione compiuta.
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