La qualificazione degli impianti fotovoltaici come beni mobili o come beni immobili ha rilevanza ai fini fiscali. Infatti tale qualificazione ha implicato, ai fini delle imposte dirette, la necessità per l'Amministrazione finanziaria di stabilire l’aliquota di ammortamento applicabile in quanto il Dm 31 dicembre 1988, concernente i coefficienti di ammortamento applicabili ai beni strumentali, non contempla tale tipologia di bene; il coefficiente è stato individuato applicando il principio secondo cui occorre far riferimento al coefficiente previsto per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile.