Ai fini delle imposte dirette, il costo sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, sia se si configura come bene immobile sia se come bene mobile, è deducibile a titolo di ammortamento, sia quando l’impianto stesso è utilizzato da persone fisiche che da titolari di reddito d’impresa che impiegano tale bene nell’ambito dell’attività d’impresa (o da lavoratori autonomi e associazioni professionali che lo utilizzano nella propria attività, per gli acquisti effettuati fino al 2009). L’aliquota di ammortamento è però diversa: 9% sui beni mobili, 4% sui beni immobili.
La Circolare n. 36/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui l’impianto fotovoltaico sia stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando l’aliquota tabellare del 9%, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta precedenti alla data (19 dicembre 2013 ) di tale circolare, non devono essere rettificati.