Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 36/E/2013, gli impianti fotovoltaici costituiscono beni immobili quando sono iscrivibili nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/10 (immobili rurali) e quando sono posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure sono realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato.
Gli impianti fotovoltaici sono classificati, invece, come "beni mobili" e, come tali, non sono quindi iscrivibili a Catasto quando soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
- la potenza nominale dell’impianto non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, ( limite volumetrico stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera e, del DM 2/1/ 1998, n. 28.