E previsto l’esonero dalla comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni dei soci delle società per:
- le imprese in contabilità semplificata
- le imprese che adottano il regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 - "nuovi minimi");
- le imprese con regime contabile agevolato (art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98/2011 - "ex minimi");
- le imprese conil regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge n. 388/2000) "forfettino"
purché non abbiano un conto corrente dedicato esclusivamente all'attività economica della società, in tal caso l'obbligo susiste
Ricordiamo che l'obbligo di comunicazione, invece, sussiste sempre per le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria.