Sì; il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non al licenziamento disciplinare, ma a quello per giustificato motivo oggettivo (Cass. civ., Sez. lavoro, 25/11/2010, n. 23920). Ne consegue che il datore di lavoro non ha l'onere nella comunicazione al lavoratore di indicare le singole giornate di assenza, potendosi ritenere sufficiente l 'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti .