Il reato penale di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, messi in atto per pagare meno tasse, è previsto e punito dall’art. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000 modificato con il decreto legislativo 158/2015 pubblicato in Gazzetta n.55 il 7/1072015
Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione
della legge delega
. commette reato di dichiarazione fraudolenta chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Il reato si configura, in particolare, se congiuntamente:
• l'imposta evasa è superiore a € 30.000 (con riferimento a ciascuna delle singole imposte);
• l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 1 milione di euro.
Il reato comporta la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Il delitto non è comunque punibile a titolo di tentativo (art. 6, D. Lgs. n. 74/2000).
Non danno luogo a fatti punibili:
• le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio;
• le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nella disposizione stessa, non si tiene conto degli importi compresi in tale percentuale.
Chi emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2 per dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti.
La norma è stata modificata dall’articolo 3 del decreto legislativo 158/2015, pubblicato in GU n.55 del 7 ottobre in vigore dal 22 ottobre 2015, che riforma il sistema sanzionatorio. Le modifiche del decreto riguardano principalmente:
- Viene sostituita la disposizione relativa al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, modificando la condotta punibile, elevando la soglia di punibilità ed escludendo esplicitamente da tale fattispecie la mancata fatturazione o la sottofatturazione.
- Con la modifica della struttura dell’illecito, il delitto si trasforma da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o a fini IVA.
- Resta ferma la pena, da un anno e sei mesi a sei anni, nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie.
- scompare la disposizione che richiede l’elemento della “falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie” di conseguenza il delitto si trasforma da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili - quale è attualmente - in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o a fini dell'imposta sul valore aggiunto
Per la configurazione del reato devono, inoltre, sussistere congiuntamente i seguenti presupposti (soglie di punibilità):
a) imposta evasa superiore a 30 mila euro con riferimento a taluna delle singole imposte (soglia non modificata);
b) elementi attivi sottratti all’imposizione (anche considerando gli elementi passivi fittizi) superiori al 5 per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (soglia invariata) o comunque superiore a 1,5 milioni di euro (soglia aumentata rispetto alla vigente soglia di 1 milione); in alternativa, qualora la condotta fraudolenta abbia ad oggetto crediti e ritenute fittizie, il reato è configurabile ove l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al 5 per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro 30.000.
- Viene stabilito che il fatto si considera commesso quando avvalendosi di documenti falsi, tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
La relazione illustrativa dello schema di decreto afferma che si tratta di precisazione resa necessaria dal fatto che il delitto si consuma con la presentazione della dichiarazione, alla quale, in base alla disciplina tributaria in vigore, non deve essere allegata alcuna documentazione.
Viene precisato che non rientrano tra i “mezzi fraudolenti” perseguiti dalla norma in esame, la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili (ad es. la mancata emissione dello scontrino fiscale) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili, o la mera indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di corrispettivi inferiori a quelli reali (sottofatturazione).