L’art. 2 del DL 138/2011 ha modificato la disciplina delle società non operative prevedendo:
• una maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES;
• l’estensione delle limitazioni previste per le società di comodo alle società (sia di capitali che di persone) che dichiarano perdite fiscali per 3 periodi d’imposta consecutivi o che, nello stesso triennio, sono in perdita per 2 esercizi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel rimanente.
La maggiorazione del 10,5% riguarda, quindi, i soli soggetti IRES; in particolare, secondo la CM 3/2013 e le istruzioni al quadro RQ di Unico, sono soggette a tale maggiorazione IRES:
• sia le società non operative, i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi presunti;
• sia le società in perdita sistematica.
L’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RQ62, col. 6 di Unico SC2013 (al netto degli importi delle col. 7 e 8) risulti ≥ €.21.
Ricordiamo che anche per tale maggiorazione si applica in sede di versamento della seconda/unica rata, l'incremento della misura dell’acconto dal 100% al 101%.