A seguito alle modifiche apportate dall’art. 7 c. 2 DL. 70/2011 i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente con carte di credito, bancomat o carte prepagate - non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante tradizionale e restano anche esclusi dagli obblighi dello spesometro in quanto tali acquisti saranno acquisiti dall'amministrazione finanziaria attraverso la comunicazione degli operatori finanziari.
Tuttavia, nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante è prevista la possibilità di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.