In deroga all'art. 4. comma 1, il comma 2 dello statuto dei Lavoratori prevede i sistemi di videosorveglianza possano essere installati per motivi di sicurezza o difensivi da condotte illecite , innanzitutto
- previo accordo con i lavoratori attraverso le rappresentanze sindacali e
- con modalità che tutelino la dignità e la privacy dei lavoratori (ad es. telecamere in locali adibiti a spogliatoi poste in modo da non consentire la ripresa diretta delle persone)
- che i dati raccolti siano protetti da accessi non autorizzati e che le immagini registrate siano conservate per un periodo limitato 24 ore, con eccezione di esigenze tecniche (dati raccolti nei mezzi di trasporto) o per alta rischiosità dell'attività.
Sono in ogni caso vietate le riprese ai fini di mero controllo dell'adempimento dell'attività lavorativa; in questo senso:
- i dati raccolti non possono essere utilizzati in procedimenti disciplinari contro il lavoratore . Esula però dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale in questo caso le prove di reato acquisite sono utilizzabili nel procedimento penale.