Il DL 1/2012 (c.d .“Decreto Liberalizzazioni”) all'art. 62, ha introdotto importanti novità in materia di cessioni di prodotti agricoli ed alimentari. In particolare è stato introdotto l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione ed il termine di pagamento dei corrispettivi entro 30 o 60 giorni, a seconda che si tratti di merci deteriorabili o meno. L'inosservanza di tali obblighi comportava la nullità del contratto stesso. In seguito è intevenuto il D.L. 179/2012 con una clausola di salvaguardia per cui lè stata cancellata la nullità ed applicate le sanzioni pecuniarie da 516,00 a 20.000,00 euro.
Sono escluse le cessioni ai consumatori finali e e le cessioni a cooperative e organizzazioni di produttori da parte dei loro soci.
Tali obblighi si applicano ai contratti stipulati dal 24 ottobre 2012 mentre, per quelli già in essere a tale data, è stato previsto l’obbligo di adeguamento entro il 31 dicembre 2012.