La srl semplificata è stata istituita dal Decreto Liberalizzazioni n. 1/2012 , art. 44, con l’introduzione dell'articolo 2463-bis del Codice civile . A seguito del D.l. 76/2013 (conv. in L. 99/2013) art. 9 comma 13 sono intervenute le seguenti modifiche :
• la costituzione della Srls era consentita solo a persone fisiche che non avessero compiuto 35 anni di età. Ora invece è eliminato per i soci il limite dei 35 anni, per cui alla Srls possono partecipare persone fisiche di qualunque età;
• era vietata la cessione di quote a soggetti non aventi i requisiti d'età fissati per la costituzione della srls, ora tale divieto è stato eliminato;
• gli amministratori dovevano essere necessariamente soci, mentre ora si prevede che gli amministratori possano anche non essere soci;
• deve costituirsi per atto pubblico secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n.138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G. U. n.189 del 14 agosto 2012 . In base alla modifica apportata in sede di conversione in legge del decreto del lavoro le clausole del modello sono inderogabili.
Ricordiamo che restano ferme le altre caratteristiche:
• Nella denominazione va esplicitata la tipologia “srls “
• Il capitale sociale non può essere inferiore ad un euro né superiore a 9.9999,99 , e va versato esclusivamente in denaro (non essendo ammessi i conferimenti in natura) per intero all'atto della costituzione e nelle mani degli amministratori .
• I costi di costituzione sono ridotti: l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da «diritto di bollo» «e di segreteria» e non sono dovuti onorari notarili. Si applicano solo l'imposta di registro, di 168 euro, e la tassa annuale della Camera di Commercio.