Per ottenere il rilascio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) da INPS e INAIL, la situazione contributiva del soggetto interessato deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) correttezza degli adempimenti mensili o in ogni modo periodici;
b) corrispondenza tra i versamenti effettuati e accertati come dovuti dagli Istituti previdenziali;
c) inesistenza di inadempienze in atto;
d) eventuale richiesta di rateazione, a condizione che l’istituto competente abbia espresso parere favorevole;
e) sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
La regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili sussiste, invece, in caso di:
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
c) eventuale richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
N.B. Va tenuto presente che per quanto riguarda la correttezza contributiva in materia di gare d’appalto non costituisce ostacolo al rilascio del Durc uno scostamento “non grave” tra le somme dovute e quelle versate, ossia uni scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme versate e quelle dovute o, comunque uno scostamento inferiore a €.100,00, fermo restando l’obbligo di versare l’importo predetto entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc.