Domanda e Risposta Pubblicata il 23/03/2017

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Spesometro 2017: elenco delle operazioni che devono essere comunicate

Operazioni soggette alla comunicazione dello spesometro 2017: elenco



Nello Spesometro 2017, da presentare entro il 10 o il 20 aprile 2017 a seconda della periodicità della liquidazione IVA, vanno indicate le seguenti operazioni, sia d’acquisto che di vendita intercorse nel 2016:

  • imponibili alle varie aliquote;
  • non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;
  • le prestazioni accessorie ad un’importazione / esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9 DPR n. 633/72 vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad es. i diritti doganali);
  • assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto Iva);
  • per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva);
  • prudenzialmente consigliamo di inserire anche le operazioni di cui all’art. 7-ter ovvero diverse dall’art. 7-ter nei confronti di soggetti extraUE;
  • classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93;
  • esenti (art. 10 decreto Iva);
  • le fatture ricevute da contribuenti minimi o forfettari (senza IVA): anch'esse vanno inserite nello spesometro. Dette fatture, infatti, anche in assenza dell'Iva, sono relative ad operazioni rilevanti ai fini IVA; l’esonero dalla comunicazione riguarda solo il contribuente minimo e non i clienti dello stesso. Analogamente per le fatture ricevute da un contribuente forfetario; adempimento inutile in quanto sara' impossibile il riscontro con la controparte;
  • operazioni con paesi black list: già a decorrere dal 2016 è stata soppressa la comunicazione black list, di conseguenza anche le cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati black list individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 vanno incluse nello spesometro;
  • assoggettate a Split Payment;
  • gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE;
  • le autofatture emesse per acquisti di beni, ovvero di servizi (artt. 7-quater e 7-quinques DPR 633/72) effettuati con controparti soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, nonché gli acquisti di beni, rilevanti ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72, effettuati presso operatori extraUE;
  • soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva;
  • soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia, rottami, manutenzioni impianti, ecc.);
  • le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione;
  • le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa; nel caso di autofatture per omaggi va indicata la P. Iva dell’impresa cedente;
  • la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. autoconsumo);
  • fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.), l’emissione della fattura determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo;
  • le operazioni effettuate nei confronti di privati, documentate da ricevuta fiscale o scontrino, per importi uguali o superiori a € 3.600, salvo che il pagamento sia avvenuto tramite carte di credito;
  • le operazioni effettuate in applicazione del regime dei beni usati di cui al DL n. 41/95 non documentate da fattura, che sono oggetto di comunicazione se il totale del documento risulta di importo pari o superiore ad € 3.600.
  • i corrispettivi rilevanti ai fini IVA emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL;
  • in caso di fatture ricevute per leasing/noleggi l’utilizzatore è sempre obbligato ad inserirle nello Spesometro

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Fonte: Fisco e Tasse


TAG: Esterometro 2022