Le nuove regole di determinazione sintetica del reddito sono contenute nella nuova formulazione dell’art. 38 del DPR 600/73. Il nuovo testo prevede che la determinazione del reddito sintetica scaturisce dalle spese sostenute nel periodo di imposta nonché dal “contenuto induttivo” di elementi indicativi di capacità contributiva.
L’accertamento sintetico del reddito scatta quando il reddito complessivo accertato sinteticamente supera il reddito dichiarato di almeno il 20 per cento con riferimento al periodo di imposta di riferimento. Nel vecchio redditometro lo scostamento era del 25 per cento per almeno un biennio.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente, sono deducibili gli oneri previsti dall'articolo 10 Tuir e le detrazioni dall’imposta previste per legge.