Sono numerose le novità al 2016 in tema di contenzioso tributario, in questo approfondimento facciamo il punto sui gradi di giudizio, le giurisdizioni di competenza e la facoltà di consultare il fascicolo processuale.
I gradi di giudizio
Per tutte le liti tributarie, esistono due gradi di giudizio di merito:
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in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dalle Agenzie delle Entrate e delle Dogane e dei monopoli da altri enti impositori (regioni, enti locali, camere di commercio, ecc.), dai soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli Agenti della riscossione;
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in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR), per impugnare le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.
Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere alla Corte di Cassazione.
Attenzione: se vi è accordo tra le parti, la sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere impugnata direttamente con ricorso per cassazione (cosiddetto ricorso “per saltum” - art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile).
Le giurisdizioni
Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:
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tutte le controversie relative a tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio
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le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l’intestazione, la delimitazione, l’estensione, il “classamento” dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie inerenti all’imposta o al canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, se previsto, dell’avviso che precede l’espropriazione forzata.
I dati del fascicolo processuale
Mediante l’applicazione web “Telecontenzioso” è possibile consultare la banca dati del contenzioso tributario con cui sono gestiti i ricorsi depositati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle di I e II grado di Trento e Bolzano. Il servizio fornisce informazioni sullo stato del processo e consente di accedere al fascicolo processuale telematico, nonché di consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.
Limitatamente ai ricorsi in cui sono parte, l’accesso all’applicazione è consentito:
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alle Agenzie fiscali, alle Camere di commercio, agli Agenti della riscossione e agli Enti locali. Ciascuna struttura individua tra i propri dipendenti quelli autorizzati all’accesso ai servizi del Telecontenzioso
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ai professionisti abilitati al servizio “Entratel”
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ai cittadini abilitati al servizio “Fisconline”.